Distacco da riscaldamento centralizzato
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- Pubblicato Mercoledì, 13 Agosto 2014 02:19
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Distacco dall' impianto di riscaldamento centralizzato.
Nuova sentenza CASSAZIONE Sentenza n. 9526/14
Con questa sentenza la Cassazione si è espressa in maniera chiara circa il problema del distacco dall' impianto di riscaldamento centralizzato.
Per il distacco non è previsto il consenso degli altri condòmini che continuano ad usufruire dell’impianto centralizzato,(che comunque deve essere notificato con supporti tecnici adeguati) ma, aggiunge la Cassazione, è necessario che l’impianto non perda efficienza e che non si verifichino sbilanciamenti.
Nel caso in cui il distacco avvenga senza che l’impianto subisca una perdita di efficienza, il condomino continua comunque a sostenere le spese per la manutenzione dell’impianto centralizzato dal momento che ne è comproprietario (norma ormai consolidata)
Se, invece, il distacco non fa registrare nessun risparmio sul consumo di energia, il condomino deve anche continuare a contribuire al pagamento delle spese di gestione (e questa e' la vera innovazione rispetto alle precedenti interpretazioni)
Nel caso esaminato, la Cassazione ha respinto il ricorso di due condòmini che, dopo il distacco, si erano visti addebitare la loro quota di spese del gasolio per il funzionamento dell'impianto.
A detta dei giudici, le spese per il gasolio erano rimaste le stesse anche dopo il distacco dei due condòmini e gli altri erano stati obbligati a pagare di più.
La Corte ha ritenuto quindi di addebitare le spese per il riscaldamento anche ai due soggetti che si erano distaccati.
Di questa sentenza bisogna quindi tenere conto nel futuro al fine di evitare contestazioni e successivi ricorsi in giudizio.
Augusto geom. Cecchetti





